Comunicato
Attuazione delle misure sanzionatorie previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004
29 dicembre 2004
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L'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99), dispone che "le concessioni alle imprese distributrici
di energia elettrica prevedono (…) misure di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi
determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente”.
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L'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00), prevede che "le imprese di distribuzione perseguono il
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli obiettivi
quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal
protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei
risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente (…)”.
- Su queste basi normative sono stati dapprima
emanati i due decreti ministeriali 24 aprile 2001, l'uno con riferimento al
settore dell'energia elettrica e l'altro con riferimento al settore del gas e,
successivamente, i due decreti ministeriali 20 luglio 2004, per effetto dei
quali sono stati abrogati i precedenti.
- Tali decreti ministeriali hanno stabilito
obiettivi nazionali annuali di risparmio di energia primaria da conseguirsi nel
periodo 2005-2009 (articolo 3, comma 1, di entrambi i decreti) e definito i
criteri per il calcolo dell'obiettivo specifico di risparmio in capo ai singoli
distributori (articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale relativo al settore
elettrico e articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale relativo al settore
del gas). Sulla base di tali criteri, con deliberazione 13 dicembre 2004, n.
213 (di seguito: deliberazione n. 213/04), l'Autorità ha determinato gli
obiettivi specifici di risparmio energetico che devono essere conseguiti
nell'anno 2005 dai singoli distributori.
- Con identica formula, i decreti ministeriali
20 luglio 2004 prevedono che, "in caso di inottemperanza” (ossia in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi specifici), l'Autorità "applica,
ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95),
sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti
necessari, ai sensi del presente decreto, a compensare le inadempienze”.
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L'Autorità ritiene
opportuno chiarire le modalità di attuazione di tale disposizione.
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Le indicazioni
contenute nella disposizione in commento devono essere ricondotte entro il
quadro normativo tracciato, da un lato, dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge n. 481/95, che intesta all'Autorità la potestà sanzionatoria nel
caso di violazione di propri provvedimenti e, dall'altro, dalla disciplina
generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, (di seguito: legge n. 689/81), che definisce i criteri per la
quantificazione delle misure sanzionatorie.
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All'interno di
tale contesto, le predette indicazioni si traducono in elementi utili per
l'applicazione, nella specifica fattispecie oggetto dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 (mancato rispetto degli obiettivi specifici di risparmio
energetico), di uno o più criteri previsti dalla legge n. 689/81, la quale
prevede, all'articolo 11, che "nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite
massimo (…), si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche”.
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Nella specie,
con riferimento ad ambedue i criteri indicati nei decreti ministeriali 20
luglio 2004, il criterio della gravità della violazione trova applicazione
mediante la definizione di una sanzione
rapportata al numero di tonnellate equivalenti di petrolio non risparmiate
rispetto all'obiettivo specifico del distributore determinato con apposita
delibera dall'Autorità.
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Il criterio
delle condizioni economiche del soggetto inadempiente trova applicazione, tra
l'altro, mediante la determinazione del valore della sanzione unitaria da
applicare per ogni tonnellata equivalente di petrolio non risparmiata sulla
base dei dati di mercato disponibili relativamente ai costi incrementali
connessi all'acquisto di prodotti e servizi di efficienza energetica, inclusi i
segnali di prezzo espressi dal mercato dei titoli di efficienza energetica
organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 10, comma
3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
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Nella
determinazione specifica della sanzione, relativamente alla fattispecie oggetto
dei due decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorità avrà altresì riguardo
anche agli altri criteri di cui alla legge n. 689/81, quali l'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione e la sua personalità.
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