19 dicembre 2002
La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (nel seguito: il Gestore della rete) ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) dell'esistenza di un significativo numero di situazioni di violazione delle disposizioni adottate dalla stessa Autorità in materia di condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.80 del 5 aprile 2002 (di seguito: Allegato A).
Le violazioni riscontrate, congiuntamente o disgiuntamente, dal gestore della rete sono:
Al riguardo il Gestore della rete ha sollecitato i clienti idonei non ancora in regola con gli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) a porre in essere i prescritti comportamenti entro un termine breve.
Al fine di promuovere una sollecita regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 l'Autorità ritiene opportuno chiarire le conseguenze degli inadempimenti sopra richiamati.
Il compimento da parte del Gestore delle rete degli atti di cui all'articolo 7, commi 7.1, 7.2, 7.3 dell'Allegato A entro il termine di ciascun bimestre costituisce presupposto per l'avvio della procedura di negoziazione dei saldi di cui ai commi 7.4 e 7.4.1 del medesimo articolo.
Ne consegue che la mancata comunicazione, nei termini prescritti, da parte del cliente idoneo che ha usufruito dei servizi di bilanciamento e di scambio delle informazioni necessarie al calcolo dei saldi netti imputabili al medesimo cliente, determina, per detto cliente, la perdita della facoltà ad esso riconosciuta, ai fini della regolazione dei rapporti di competenza almeno dei primi cinque bimestri del 2002, ai sensi dell'articolo 7, commi 7.4 e 7.4.1, dell'Allegato A.
La mancata ottemperanza, da parte dei clienti idonei non ancora in regola, al sollecito effettuato dal Gestore della rete nei termini da questo indicati, costituirà presupposto per l'adozione delle misure di carattere sanzionatorio previste dalla disciplina vigente: