Roma, 13 maggio 1999
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato una direttiva al fine di rendere più trasparenti ed omogenee le bollette del gas distribuito a mezzo rete urbana. Il provvedimento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avrà validità immediata e riguarda le bollette di 15 milioni di utenti del gas. Tutti gli esercenti i servizi di distribuzione di gas dovranno modificare le loro bollette ed adeguarsi ai nuovi criteri di trasparenza entro sei mesi.
L'Autorità ha ritenuto necessario intervenire sui requisiti minimi della bolletta del gas in quanto non esisteva alcun provvedimento specifico in materia (mentre il contenuto delle bollette elettriche è già regolamentato) e le bollette inviate dai circa 800 esercenti ai loro utenti sono risultate estremamente disomogenee, spesso poco chiare o mancanti di informazioni di grande importanza per l'utenza. Pur nel rispetto delle norme di legge in materia di fatturazione, sono stati riscontrati casi di bollette in cui risulta di estrema difficoltà la ricostruzione delle diverse componenti di costo per l'utente, è necessario fare complessi calcoli per raccordare la lettura del contatore (in metri cubi) con i conti sulla bolletta espressi in lire per megacalorie o lire per kilowattora, viene indicato di sfogliare gli elenchi telefonici se necessita un intervento dei servizi di emergenza, mancano totalmente le informazioni sulle modalità di pagamento e le sanzioni in caso di ritardo.
L'obiettivo della direttiva è quello di garantire che le informazioni essenziali relative alla fatturazione giungano all'utente in modo chiaro e dettagliato, per avere una bolletta semplice e completa. Viene lasciata libertà all'azienda di scegliere formato e modalità di comunicazione delle informazioni essenziali.
La nuova bolletta dovrà riportare tra l'altro:
Il provvedimento dell'Autorità, come di consueto, è stato preceduto dalla diffusione di un documento per la consultazione che ha ricevuto osservazioni e proposte da 24 soggetti tra associazioni dei distributori e singoli esercenti. Il documento per la consultazione fu preceduto da un esame comparativo della forma e del contenuto delle bollette emesse da 70 esercenti, per un totale di circa 6,5 milioni di utenti e di 9,2 miliardi di metri cubi (mc) di gas erogato, rilevando problemi per quanto concerne la comprensibilità e la completezza dei documenti di fatturazione.
Le bollette, per il contenuto che le contraddistingue, rappresentano uno strumento di diffusione delle informazioni che interessa tutti gli utenti e il miglioramento della leggibilità e la completezza dei dati sono fra gli obiettivi che la legge n.481/95 conferisce all'Autorità in tema di tutela di consumatori e utenti
L'Autorità con il suo intervento non richiede ai soggetti esercenti modifiche che comportino una ridefinizione delle condizioni del rapporto di utenza; richiede invece che i contenuti di tale rapporto siano chiaramente specificati. La Direttiva è quindi indipendente sia dalla metodologia tariffaria adottata, sia dalle problematiche, a volte complesse, associate al rapporto di utenza, che potranno essere oggetto di successivi interventi dell'Autorità
Come accennato, attualmente le bollette del gas riportano consumi misurati in metri cubi (mc), tariffe stabilite in lire per megacalorie (L/Mcal) o lire per Kilowattora (L/kWh) o in lire per metri cubi (L/mc), o contemporaneamente in L/Mcal e L/mc ed infine imposte contabilizzate in L/mc. Questo avviene perché da una parte i provvedimenti tariffari in vigore fanno riferimento a tariffe espresse in L/Mcal, mentre dall'altra l'utente vede, attraverso il contatore che è installato presso la sua abitazione o ufficio, il proprio consumo di gas misurato in mc.
Gli utenti devono poter conoscere con certezza non solo le modalità del pagamento, ma anche le penalità in cui si incorre per ritardato o mancato pagamento. Oggi i riferimenti a questi aspetti sono presenti in bolletta con il ricorso a formulazioni che nella maggior parte dei casi risultano generiche o omissive. Secondo l'Autorità la trasparenza delle condizioni di pagamento o la possibilità di ottenere informazioni sulla correttezza dei consumi imputati prima di procedere al pagamento sono la condizione fondamentale per mantenere un buon rapporto d'utenza.
Con il provvedimento dell'Autorità non potranno più essere utilizzate formulazioni del tipo:
"In caso di ritardo nel pagamento, fermo restando la facoltà di sospendere la fornitura, o di risolvere il contratto a norma delle apposite clausole in esso contenute, l'utente si obbliga a pagare oltre agli interessi di mora (norme di Regolamento) anche le maggiori spese di esazione."
che risultano lacunose perchè:
ed ambigue:
applicare gli interessi di mora
Nel caso dell'assicurazione andrà invece aggiunta una frase del tipo:
" l'utente allacciato alla rete urbana di distribuzione del gas ha una copertura assicurativa gratuita contro i danni e gli incidenti che abbiano origine negli impianti ed apparecchi presso l'utente. Per informazioni ci si può rivolgere....."
Per la necessità di un pronto intervento, in caso di emergenza, la bolletta dovrà chiaramente riportare un numero di telefono a disposizione dell'utente, e non più frasi del tipo:
"Allorchè si percepisce odore di gas in un ambiente avvisare subito il personale della Società. Per il recapito telefonico vedere elenco abbonati"
I REQUISITI MINIMI DELLE BOLLETTE DEL GAS
PREVISTI DALLA DIRETTIVA DELL'AUTORITÀ
La fatturazione dei consumi
Tariffe e codici d'utenza
Periodo di riferimento e lettura misuratori
Unità di misura
Addebito quota fissa
Addebito per imposte
Pagamenti relativi alle bollette precedenti
Separazione della fatturazione dei consumi da altri oneri o spese
Informazioni obbligatorie agli utenti
Informazioni sulle modalità di pagamento
Informazioni sui diritti degli utenti
Informazioni sulle caratteristiche della fornitura
Per i soggetti esercenti multiservizio