Milano, 21 dicembre 2005
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha deciso misure affinché i fornitori di gas, distribuito a rete, informino capillarmente e periodicamente tutti i consumatori sull'esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas.
La decisione tiene conto di quanto emerso da una consultazione pubblica, e prende atto che a tutt'oggi l'esistenza dell'assicurazione collettiva per gli incidenti per l'uso del gas (introdotta nel dicembre 2003, con la deliberazione n. 152/03) non è ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas distribuito via rete e che, come recentemente segnalato dal Comitato Italiano Gas, la comunicazione sull'assicurazione riportata in bolletta, risulta spesso non chiara.
L'Autorità ha rafforzato gli obblighi di comunicazione mediante la
definizione della seguente dicitura obbligatoria da riportare annualmente in
bolletta entro il 30 giugno 2006:
"ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas
fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in
via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai
sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Cig al numero verde
800 929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla
pagina intitolata Assicurazione utenti finali."
L'Autorità ha inoltre reso obbligatoria la pubblicazione del seguente testo sui
siti internet delle aziende di distribuzione, o trasporto o vendita di gas:
"ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas
metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti
di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro
gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa
sono esclusi:
a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a
200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
b) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a
300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
c) i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di
terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli
apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei
clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica
da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare
direttamente il Cig al numero verde 800 92 92 86 o con le modalità indicate nel
suo sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali".
Col provvedimento vengono pure estese le disposizioni della deliberazione n.
152/03, in tema di polizza collettiva, anche alle aziende di trasporto nazionale
e/o regionale.
La copertura assicurativa nazionale, disposta dall'Autorità nel dicembre 2003 in
favore di 18,5 milioni di famiglie per incidenti domestici eventualmente dovuti
all'uso del gas (infortuni, incendi e responsabilità civile), prevede i seguenti
importi minimi:
La copertura assicurativa nazionale è presente dal 1991 e da allora tutti i
consumatori di gas contribuiscono al suo costo attraverso le tariffe (40
centesimi di euro in totale per famiglia all'anno). Le amministrazioni
condominiali e i consumatori singoli sono comunque liberi di stipulare ulteriori
assicurazioni integrative (ad esempio per aumentare i massimali).