Home >

Competenze in materia di servizi idrici

Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede in particolare che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Lo stesso provvedimento stabilisce inoltre che le funzioni da trasferire all'Autorità siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
A seguito di queste nuove previsioni legislative, nella riunione del 29 dicembre 2011, l'Autorità ha approvato la Delibera GOP 63/11 con le "Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214" .

Con questo provvedimento l'Autorità ha dato avvio alle azioni necessarie per assicurare una piena collaborazione istituzionale e contribuire ad accelerare il processo di transizione in atto; in particolare, la delibera GOP 63/11 prevede l'adozione di tutte le iniziative e degli opportuni contatti con il Ministero dell'Ambiente anche attraverso gruppi di lavoro a diverso livello, per la definizione delle funzioni da trasferire all'Autorità. Inoltre con la delibera 29/2012/R/idr del 2 febbraio 2012 l'Autorità ha costituito  un Gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento di attività preliminari preparatorie e ricognitive, da concludersi entro il 31 maggio 2012, in considerazione della prossima piena operatività delle nuove  funzioni.

A/idr